24 Febbraio 2021

Milleproroghe, slitta a fine 2021 il termine per la stabilizzazione dei precari del Ssn

Di NS
Dopo il disco verde alla Camera, il decreto passa al Senato per l’approvazione definitiva entro il primo marzo

di L.Va.

Dopo aver incassato ieri sera il via libera della Camera (con 322 sì, 2 no e 31 astenuti), il decreto Milleproroghe sbarcherà in Aula al Senato giovedì prossimo per essere approvato tassativamente entro il 1° marzo. È il primo banco di prova parlamentare del nuovo governo ed è la conferma di una prassi ormai ventennale che prevede appunto l’abbinamento di un decreto Milleproroghe alla legge finanziaria per l’anno in corso.

Il testo in fase di conversione contiene una misura molto attesa dal personale precario del Servizio sanitario nazionale: sono stati prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per i requisiti per la stabilizzazione e le procedure concorsuali del personale sanitario, trasformando il rapporto lavorativo da determinato a indeterminato. Su questa proroga è già arrivato il plauso dei sindacati. Ricordiamo che per la stabilizzazione sono necessari almeno tre anni di servizio maturati anche non continuativamente negli ultimi otto anni. Lo slittamento di un anno farà crescere significativamente la platea di chi avrà diritto alla stabilizzazione e ad accedere alle procedure concorsuali per il personale medico (dirigenziale e non), tecnico-professionale e infermieristico.

Un’altra misura attesa è la possibilità anche per il 2021 di effettuare procedure concorsuali e assunzioni in Aifa, Agenzia del farmaco. Sarà invece destinato a sollevare qualche polemica il contributo straordinario riconosciuto alle strutture private accreditate che hanno prestato servizio durante l’emergenza Covid: l’una tantum sarà stabilito in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i Dispositivi di protezione individuale (Dpi), a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei Dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla Regione o Provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario.

Fino al 31 dicembre 2021 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da Covid-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

Previsto poi l’accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del Ssn per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei Livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, intervenendo sia sulla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che sulla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Anche per l’anno 2021 è previsto l’utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del Ssn, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose (legge 191/2009).  Slitta al 2022 l’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn (legge 60/2019). Prorogato al 1° gennaio 2022 quanto previsto in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici (Dlgs 26/2014). E ancora, per garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell’emanazione del Dpcm di cui all’art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell’attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con confratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021 per un ulteriore anno, compatibilmente con le disponibilità finanziarie disponibili.

Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale delle Aziende ed Enti del Ssn, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti dovute al Covid, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina, pubblicato sul portale del ministero della Salute  il 1° Aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021. Restano iscritti i soggetti già inseriti nell’elenco nazionale all’entrata in vigore del decreto.

Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse previste dalla legge 205/2017 sono incrementate, per l’anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del ministero della Salute il 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.

La Regione Sicilia fino al 31 dicembre 2024 viene autorizzata a incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria dell’Ismett di Palermo. Prorogate, infine, fino al 31 dicembre 2023 le misure in favore del Mater Olbia.