05 Maggio 2022

Decreto riaperture, via libera dalla Camera: ecco le principali novità

Di NS
Dalle mascherine al chiuso ai test in farmacia fino all'obbligo vaccinale in ambito sanitario, il provvedimento ora passa al vaglio del Senato per l’ok definitivo entro il 23 maggio

di NS

Ieri l’ok alla fiducia con 395 sì e 46 no, mentre oggi arriva l’approvazione del testo con 316 voti a favore, 48 contrari e 6 astenuti: l’Aula di Montecitorio licenzia il decreto legge Riaperture (con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) che passa ora all’esame del Senato, dove andrà convertito in legge entro il 23 maggio. Tra le misure principali contenute nel provvedimento che disciplina il post emergenza, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 marzo, rientra anche la sostituzione della figura del commissario straordinario con un'unità ad hoc per il completamento della campagna vaccinale, attiva fino alla fine dell’anno. Tante inoltre le novità introdotte durante il passaggio parlamentare, dall'obbligo di mascherine al chiuso esteso (ma solo in alcuni luoghi) fino al 15 giugno alla possibilità di somministrazione in modo strutturale presso le farmacie sia di vaccini anti Sars-Cov-2 e sia di vaccini antinfluenzali. Ma vediamo i contenuti principali del provvedimento: 

MASCHERINE

A seguito delle modifiche apportate all’articolo 5 del testo nel corso dell’esame in Commissione, l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 risulta prorogato al 15 giugno 2022 per i mezzi di trasporto più comuni mentre è scaduto il 30 aprile per l’accesso a mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie. Non una novità per ci ttadini dal momento che proprio allo scopo di garantire dal 1° maggio l’efficacia di tali disposizioni, il ministro della Salute aveva emanato un’ordinanza ponte il 28 aprile scorso. Viene confermato anche l'obbligo di indossare i dispositivi di tipo Ffp2 fino al 15 giugno 2022 per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si svolgono al chiuso (per i medesimi eventi che si svolgono all’aperto l’obbligo è scaduto il 30 aprile). La Ffp2 resta obbligatoria pure per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, “e comunque le strutture residenziali.

VACCINI IN FARMACIA

Il comma 8-bis dell’articolo 2, introdotto durante l’esame in commissione Affari sociali, prevede la somministrazione presso le farmacie, con oneri a carico degli assistiti, da parte di farmacisti opportunamente formati mediante corsi dell’Istituto superiore di sanità (Iss), sia di vaccini anti SARS CoV-2 che di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti maggiorenni. Analogamente si prevede presso le farmacie – e non più in fase sperimentale e temporanea - l'effettuazione di test diagnostici che comportano il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

CERTIFICAZIONI VERDI

L'articolo 7-bis - inserito in commissione - reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde Covid-19, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il Covid-19 e successivamente si sia contratta la malattia e si sia guariti. In sostanza questi casi vengono equiparati a quelli di infezione e guarigione successive al completamento di un ciclo vaccinale primario in più dosi. La normativa vigente prevede, in via generale, che il certificato verde Covid-19 abbia una durata di sei mesi, decorrenti dalla guarigione; tuttavia, viene riconosciuta una durata illimitata qualora la positività e la successiva guarigione si siano verificate dopo il completamento del ciclo primario di un vaccino contro il Covid-19 o dopo l'assunzione della relativa dose di richiamo. Di nuovo c'è che il carattere illimitato della durata concerne anche l'ipotesi in cui l'infezione e la guarigione siano state precedute dall'assunzione di un prodotto vaccinale monodose contro il Covid-19.

LAVORATORI FRAGILI

È stato approvato in Commissione un emendamento che proroga fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per i soggetti fragili, in vigore fino allo sorso 31 marzo. Fino al 31 agosto avranno diritto alle modalità smart anche i genitori di figli con fragilità.

OBBLIGO VACCINALE IN AMBITO SANITARIO

L'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Le novità prorogano il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus Sars-Cov-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus: le nuove regole sostituiscono quelle operanti fino al 31 marzo 2022 ed estendono il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto. Di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale.

USCITE ED INGRESSI NELLE RSA

L'articolo 6 estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, consentendole solo a chi è munito delle certificazioni verdi Covid-19 (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore). L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) è consentito l’accesso a queste strutture senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi Covid-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da Covid-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso. In secondo luogo, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali. Nel corso dell’esame in Commissione è stata inserita l’autorizzazione per il direttore sanitario delle strutture ad adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico.

PROTEZIONE CIVILE

L'articolo 1 dispone che possano essere adottate ordinanze di Protezione civile, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate durante lo stato di emergenza (il cui termine è scaduto il 31 marzo 2022).

ADDIO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'articolo 2 prevede la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Al direttore della nuova Unità sono attribuiti i medesimi poteri già previsti per il Commissario straordinario. Si prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.

INGRESSI SUL TERRITORIO NAZIONALE

L'articolo 3 modifica, fino al 31 dicembre 2022, la disciplina vigente in materia di ordinanze del ministro della Salute in materia di ingressi sul territorio nazionale: viene quindi conferito al ministro di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all'adozione ed aggiornamento di linee guida e protocolli connessi all'emergenza Covid-19 e all'introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.

POTENZIAMENTO DELLA LEGA ITALIANA CONTRO I TUMORI

L'articolo 2-bis - frutto del lavoro in Commissione - prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione, per il medesimo ente pubblico, allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.

ATTIVITA' TRASFUSIONALI

L’articolo 10 Bis, inserito nel corso dell’esame in Commissione, al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e garantire la continuità assistenziale nell’ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, include nell’elenco delle prestazioni di telemedicina quelle relative all’accertamento dell’idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura in medicina trasfusionale.

USCA

L'articolo 12 conferma l'operatività delle Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) fino al 30 giugno 2022. Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, l’articolo riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi - in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale - anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente "esclusivamente durante lo stato di emergenza").

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del Sars-Cov-2, sulla base degli indirizzi forniti dal ministero della salute. Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il Sistema di sorveglianza integrata Covid-19) istituita presso di esso, che le Regioni e Province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni. La disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da Covid-19.

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