12 Luglio 2022

Responsabilità professionale, Anelli: "Necessaria una norma che definisca il ruolo medico"

In audizione alla Camera, il numero uno della Fnomceo giudica positivamente la legge Gelli-Bianco del 2017, mentre esprime perplessità sulla proposta Colletti

Di NS
Responsabilità professionale, Anelli: "Necessaria una norma che definisca il ruolo medico"

 

Una legge che definisca l’atto medico, anzi "il ruolo medico". A chiederla il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, al termine dell’audizione presso le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera. Argomento dell’audizione, la proposta di legge che vede come primo firmatario Andrea Colletti, volta a modificare la legge Gelli-Bianco, il Codice penale e alcune disposizioni attuative dei Codici di procedura civile e penale in  materia di responsabilità sanitaria. "Globalmente positivo" il giudizio della Fnomceo sulla legge Gelli-Bianco, "perplessità" invece sulla proposta Colletti. Ma andiamo con ordine.

 

"Riteniamo necessaria una legge che definisca l’atto medico, anzi il ruolo medico - afferma Anelli - ricomprendendo tutte le attività professionali svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, nel quadro delle norme deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e in quanto tale deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione".

 

Necessaria, secondo Anelli, anche una riforma, condivisa con la professione, della responsabilità penale medica, "settore che mai davvero è riuscito a trovare una regolazione esaustiva e sensibile alle difficoltà con cui il personale sanitario quotidianamente, e più che mai in questi mesi, si deve confrontare".

 

Promossa, tolte alcune criticità di natura applicativa e interpretativa, la legge Gelli-Bianco: "Si è cercato - argomenta Anelli - di dare un assetto normativo di riferimento ad una materia che in questi anni, per le dimensioni del contenzioso, ha assunto una rilevanza sempre più importante. Si è cercato di uniformare le prassi e le linee comportamentali che caratterizzano la professione sanitaria, mediante la validazione dei criteri e delle regole da parte dello Stato; regole e linee guida validate dalla comunità scientifica. Il legislatore ha inteso tenere insieme, in un unicum inscindibile, la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli operatori sanitari".

 

Il numero uno della Federazione spiega inoltre che "la responsabilità, quale essenza stessa della professionalità e della potestà di curare è il pilastro fondante della autonomia del medico nelle scelte diagnostiche e terapeutiche che, fatti salvi altri diritti e doveri costituzionali - in primis l'autodeterminazione del paziente (consenso informato) - è stata più volte richiamata dalla Suprema Corte come tratto incomprimibile dell'attività medica e ribadita in giudizi di merito e legittimità". L'autonomia nelle scelte diagnostico-terapeutiche e tecnico professionali e l'attribuzione delle connesse responsabilità, concorrono, spiega Anelli,  a "definire quella posizione di garanzia che lo Stato riconosce ai medici e, alla luce delle profonde novelle legislative intercorse negli ultimi anni, ai professionisti sanitari nell'ambito delle specifiche competenze definite dai percorsi formativi, profili professionali e delle funzioni attribuite e svolte".

 

In merito alla proposta di legge Colletti, invece, Anelli non condivide il fatto che, "in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, si intenda ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, così riconducendo la relativa responsabilità penale nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590.c.p.), come previsto prima della legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco, ndr)". E relativamente alla proposta di modifica della disciplina applicabile alla consulenza tecnica, Fnomceo fa presente che tra le categorie professionali annoverate non è contemplata quella odontoiatrica e a tal proposito parla di "evidente criticità".

 

Infine, le assicurazioni, rese obbligatorie dalla legge Gelli-Bianco: Anelli torna a sollecitare l’emanazione del decreto attuativo che determini i requisiti minimi delle polizze per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione delle classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. "Molti professionisti sanitari – spiega - nell'attuale sistema non riescono infatti ad ottenere un'adeguata copertura assicurativa sul mercato per i costi eccessivamente alti delle polizze. Allo stato attuale sono previsti risarcimenti per i danni subiti dai pazienti, ma non è contemplato un risarcimento per quei professionisti ingiustamente accusati. In Italia i professionisti della sanità devono confrontarsi tutti i giorni con la paura delle aggressioni, delle denunce e delle conseguenze economiche e professionali che derivano da liti nella maggior parte dei casi temerarie, ciò in quanto il 95% di queste cause finisce in un nulla di fatto".

 

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