Ricerca sanitaria, via libera all'ipotesi di Ccnl 2019-2021
Il presidente Aran Naddeo: "Settore importante non solo per la sua valenza scientifica, ma anche sociale ed economica per il nostro Paese". Il ministro per la Pa Zangrillo: "Cosìsi valorizzano le tante professionalità" di questo ramo. I dettagli dell'intesa

Via libera oggi all’Aran all’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021. Si tratta di un accordo che interessa circa 1.800 dipendenti. "Con la firma di oggi si aggiunge un ulteriore importante tassello al quadro complessivo dei contratti del pubblico impiego – commenta il presidente Aran, Antonio Naddeo -. Un settore quasi di nicchia, quello della ricerca sanitaria, molto importante non solo per la sua valenza scientifica, ma anche sociale ed economica per il nostro Paese".
Di un accordo che "valorizza le tante professionalità” del settore della ricerca parla il ministro per la Pa, Paolo Zangrillo, ponendo l’accento sull’importanza della ricerca, "fondamentale per garantire una sanità efficiente e all'avanguardia capace di rispondere alle esigenze di assistenza e di cura degli italiani". “Si tratta di un contratto - spiega inoltre il presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità Marco Alparone - che, nel disciplinare il rapporto di lavoro del personale appartenente agli Istituti di ricerca sanitaria Irccs (Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico) e Izs (Istituti zooprofilattici sperimentali), tiene conto delle sue specificità rispetto al restante personale del comparto sanità con particolare riferimento alla rimodulazione della disciplina di alcuni istituti contrattuali del rapporto di lavoro e del trattamento economico".
L’intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni e confederazioni sindacali ammesse alle trattative. Tra queste il Nursind che si augura possano crearsi adesso "i presupposti per valorizzare i ricercatori nel nostro Paese così che rimangano a lavorare in Italia anziché andarsene all’estero".
Ma vediamo nel merito cosa contempla l’accordo. La sottoscrizione di tale ipotesi di contratto costituisce un risultato importante poiché consente agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali da un lato di proseguire sull’attuazione della riforma già prevista dall’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) e dall’altro di avviare il percorso attuativo del Dlgs 200/2022 che prevede, tra l’altro, la riduzione dei tempi per l’eventuale inquadramento di tale personale a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale secondo le modalità predefinite nel medesimo decreto.
Con questo Ccnl, nell’ambito del relativo ruolo istituito dalla legge citata, sono stati mantenuti i precedenti profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, e sono stati introdotti istituti contrattuali quali gli incarichi e, collaboratore professionale di ricerca sanitaria, i differenziali economici di professionalità.
Sono inoltre stati disciplinati alcuni aspetti del rapporto di lavoro del personale appartenente ai due profili sopra detti, tenendo conto delle sue specificità, quali ad esempio la tipologia e la costituzione del rapporto di lavoro, l’orario di lavoro e la valutazione.
Per quanto attiene al trattamento economico, sono state definite, per ciascuno dei due profili, specifici percorsi di carriera attraverso l’istituto degli incarichi che responsabilizza maggiormente il personale nella ricerca, gestione, supervisione e governo di tutti gli aspetti della ricerca stessa, ivi compresi gli aspetti economico-finanziari; in prima applicazione, per il ricercatore sanitario, le fasce economiche già maturate sono trasposte in incarico. Per il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, le fasce economiche sono mantenute a titolo di differenziale economico di professionalità i differenziali economici di professionalità per seguire poi la dinamica di quanto già delineato per il comparto sanità. È stata infine introdotta una ulteriore innovazione prevedendo un limite finanziario per l’erogazione di alcuni istituti economici.
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